COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 124  del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. MORLUPO AVVERSO IL RISULTATO DEL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 124  del 15/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. MORLUPO AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA PUBBLICATO SUL C.U. N. 45 DEL 1°.4.2010

(Gara: SPORTING ROMA CALCIO – ATL. MORLUPO del 28.3.2010 – Campionato III Roma)

Il reclamo presentato dalla Società ATL. MORLUPO non può essere preso in considerazione in quanto i ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gara, previsti dall’art. 29 commi 2 e 3 dell’art. 46 comma 1 del C.G.S. debbano essere preannunciati e trasmessi entro 7 giorni successivi allo svolgimento della gara stessa al competente Giudice Sportivo di 1° grado.

Non avendo la ricorrente rispettato tale procedura, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso in argomento, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it