COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD  Cusano Camp. A

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD  Cusano Camp. All. Reg. Gir. H

Gara Cusano/Pogliano del  28/02/2010

C.U. n.28 del CRL datato 04/03/2010

La società CUSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore Angelo DE BONI fino al 30/09/2010, inflitto l’ammenda di Euro 120,00 ed ha omologato la gara nonostante l’arbitro aveva espulso un calciatore della propria squadra, il n.8 Lorenzo ZANOTTI per doppia ammonizione senza di fatto averlo ammonito due volte in quanto la prima volta era stato ammonito il n.8 della squadra avversaria Davide MICICCHE’ e non lo ZANOTTI. In particolare, la reclamante chiede la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore il quale si era limitato a protestare nei confronti dell’arbitro per l’errore commesso nell’espellere lo ZANOTTI nonché la riduzione dell’ammenda in quanto eccessiva.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto dell’arbitro emerge chiaramente che al 34’ del 2° T. l’arbitro ha erroneamente espulso il n.8 della reclamante, ZANOTTI, per doppia ammonizione in quanto lo aveva ammonito solamente una volta.

Pertanto, ai sensi dell’art,17, comma 4 lett. c) del CGS, la gara deve essere ripetuta essendo stata falsata dall’errore commesso dal direttore di gara nell’espellere il n.8 ZANOTTI. L’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato, l’errore commesso ed ha altresì precisato di essere stato oggetto a fine gara di vibranti proteste ed insulti ad opera dell’allenatore della reclamante, che lo ha altresì spintonato nella concitazione della protesta. Tale comportamento seppure censurabile merita di essere sanzionato con minor rigore, considerato che non è stato violento, bensì gravemente irriguardoso. Merita infine di essere confermata l’ammenda inflitta alla reclamante per il gesto violento e proditorio commesso nei confronti dell’arbitro da un soggetto presente negli spogliatoi ma non individuato.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

DISPONE

la ripetizione della gara demandando agli organi competenti la data della stessa.

RIDUCE

la squalifica dell’allenatore sig. Angelo DE BONI a tutto il 30/08/2010, conferma per il resto le decisioni assunte dal GS. accreditando la relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it