COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 54 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Gara: U.S.D. A.TOMA - U.S.D. TERLIZZI CALCIO del 7 Marzo 2010. (Reclamo del sig. CEZZA Pierpaolo in

opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla delibera riportata

sul Comunicato Ufficiale n. 47 dell’11 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il ricorrente a mezzo del suo difensore D.ssa Pamela LEGGIO;

-  sentito l’arbitro e l’assistente che hanno reso supplemento di rapporto;

-  esperite indagini;

-  ritenuto che il comportamento del calciatore CEZZA Pierpaolo è risultato solo ed esclusivamente ingiurioso

nei confronti dell’arbitro e dell’assistente, e non anche minaccioso nei confronti degli stessi, per cui più

adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica per quattro giornate effettive di gara (peraltro già

scontate)

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi a quattro giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore CEZZA Pierpaolo;

-  restituire la tassa di € 65,00 stante il parziale accoglimento del ricorso.

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