COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 15 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gara: U.S.D. A.TOMA - U.S.D. TERLIZZI CALCIO del 7 Marzo 2010. (Reclamo del sig. CEZZA Pierpaolo in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla delibera riportata
sul Comunicato Ufficiale n. 47 dell’11 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il ricorrente a mezzo del suo difensore D.ssa Pamela LEGGIO;
- sentito l’arbitro e l’assistente che hanno reso supplemento di rapporto;
- esperite indagini;
- ritenuto che il comportamento del calciatore CEZZA Pierpaolo è risultato solo ed esclusivamente ingiurioso
nei confronti dell’arbitro e dell’assistente, e non anche minaccioso nei confronti degli stessi, per cui più
adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica per quattro giornate effettive di gara (peraltro già
scontate)
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a quattro giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore CEZZA Pierpaolo;
- restituire la tassa di € 65,00 stante il parziale accoglimento del ricorso.