COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 426 del 20.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 426 del 20.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.ra Briccoli Carla (Presidente A.S.D. Real Ragusa Calcio )

Società  A.S.D. Real Ragusa Calcio (Rg )

Procedimento 260/A-2

Considerato che la Procura Federale con nota 210 pf 09-10 del 26 Febbraio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. in relazione all’articolo 32 comma 1)  Regolamento L.N.D. in riferimento al punto 2 lettera f del C.U. 1 del 9/7/2008  LND, nonché  art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 30 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig.ra Briccoli Carla la inibizione per mesi 2  (due); alla società A.S.D. Real Ragusa Calcio  l’ammenda di €  300,00 (trecento)”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che le parti deferite devono rispondere dell’addebito loro ascritto (per avere disatteso l’obbligo di partecipare a campionati giovanili o in alternativa al campionato juniores - under 18) giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig.ra Briccoli Carla (Presidente A.S.D. Real Ragusa Calcio)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Real Ragusa Calcio, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 300,00 (trecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it