COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 59 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCU

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 59 del 15/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

22 / P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento con cui la Procura Federale ha contestato al tesserato A.I.A., Sig. Macovilla Armir, A.E. della Sezione di Pisa, la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40, c. 1 e 3, del Regolamento AIA.

Su richiesta di accertamenti da parte della Procura Arbitrale, a sua volta chiamata in causa da specifica denuncia della Società U.S.D. Elba 2000, la Procura Federale ha ritenuto che l’arbitro della gara Polisportiva Sorgenti Labrone / Elba 2000, disputata in data 8 marzo 2009 e valida per il campionato “Giovanissimi Regionali Toscana”, ha posto in essere un comportamento contrario al disposto dell’art. 40, commi 1 e 3 del Regolamento A.I.A. con conseguente violazione dell’art. 1 c. 1, del C.G.S..

Con provvedimento in data 22 febbraio 2010 la Procura Federale ha provveduto a deferire a questa Commissione il Sig. Macovilla Armir, arbitro della gara sopraindicata.

Fissata per la data odierna la trattazione, ne è stata data comunicazione, nei modi di rito, alle parti interessate che si sono così costituite:

-  l’ Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, per la Procura Federale;

-  il Sig. Macovilla Armir, a.e., in proprio.

Aperta la discussione viene data la parola al rappresentante della Procura Federale il quale ribadisce la colpevolezza del soggetto deferito quale risulta dall’aver l’arbitro ammesso, sia pure in maniera riduttiva, una delle frasi attribuitegli.

Afferma che il comportamento del tesserato è di assoluta gravità considerata la funzione, anche educativa, che l’arbitro, soggetto super partes, deve rivestire in campo e tale funzione acquisisce particolare importanza nell’ambito della attività giovanile.

Chiede che il Macovilla venga sanzionato con la squalifica per mesi tre.

La difesa dell’arbitro deferito si sostanzia nel riportarsi a quanto già assunto in sede istruttoria e nel porre in risalto la sanzione già comminatagli dal proprio organo tecnico.

La Commissione, riunitasi per la decisione, così argomenta.

Nessun dubbio che l’arbitro abbia pronunciato frasi volgari, irrispettose della persona di altri tesserati, ciò per sua stessa ancorché parziale ammissione.

Non è credibile che si sia trattato di una singola espressione avente carattere generale e non rivolta ad alcuno, perché la cosa non avrebbe significato logico e, comunque dal dibattimento non è emerso alcun dato di fatto che possa dare valenza diversa alle dichiarazioni del calciatore rispetto a quelle rese dall’arbitro non avendo queste ultime, nella fattispecie, alcun carattere privilegiato.

Oltretutto dall’esame del rapporto di gara, redatto proprio dal D.G., non risulta gli sia stata rivolta alcuna delle “lamentele” indicate nella lettera che, a giustificazione del proprio comportamento, egli ha indirizzato al proprio Organo Tecnico e la gara d’altra parte si è svolta nella tranquillità più assoluta.

Il rapporto indica infatti che sono state inflitte solo due ammonizioni, una per ciascuna squadra, delle quali una è riferita al calciatore oggetto del turpiloquio.

E’ facile rilevare che se un arbitro reagisce in maniera così abnorme a delle semplici, sia pure insistenti, richieste di spiegazioni da parte del capitano, non aventi quindi neanche il carattere delle proteste, come si comporterebbe in caso di avvenimenti molto più gravi?

E’ infine da notare che l’episodio è avvenuto avendo a protagonista un arbitro di 25 anni, quindi anche di una certa esperienza, chiamato a dirigere calciatori quindicenni ai quali, con tale comportamento, non trasmette alcuno di quei principi di correttezza e probità che lo Sport richiede in generale ai quali comunque deve attenersi proprio per la qualifica rivestita.

Agli effetti processuali appare inoltre irrilevante la dichiarazione, resa dall’incolpato anche in sede istruttoria, circa l’essere già stato sanzionato dal proprio Organo Tecnico essendo gli arbitri soggetti sia alla disciplina”domestica”, che a quella degli organi di giustizia previsti dal C.G.S. nei casi di violazione delle norme federali, come chiaramente disposto dall’art. 3, commi 1 e 2 del Regolamento A.I.A..

E’ a tal proposito da sottolineare che la Procura A.I.A. non ha ritenuto dover adottare alcun provvedimento essendo il caso di competenza della Giustizia Federale come si evince dalla segnalazione indirizzata alla Procura Federale.

P.Q.M.

La C. D. accoglie del deferimento ritenendo equo infliggere all’A.E. Macovilla Armir la sanzione della squalifica per mesi due.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it