COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 114. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BARONISSI CALCIO – GARA BARONISSI CALCIO / SARNESE 1926 DEL 24.01.2010 – ATT. MISTA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva l‘infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 70 dell’11.02.2010, pagina 1645), con la quale è stata inflitta, alla medesima società Baronissi Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della circostanza che “sulla società ospitante incombe l‘onere dell’organizzazione della gara ed il regolare sovolgimento della stessa, anche negli orari notturni, così come disposto nel C.U. n. 1 del 1° luglio 2009 (del C.R. Campania), a lla pag. 34”. Ebbene, dal ricorso in esame non si evince alcun elemento, idoneo a confutare la richiamata motivazione del Giudice di primo grado. Quanto alla cosiddetta “momentanea interruzione del gioco, per black out” (intendasi: nel senso dell’interruzione dell’erogazione di energia elettrica), deve sottolinearsi che, correttamente, il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania ha sanzionato la società ospitante, applicando la normativa pubblicata sul C.U. n. 32 del 25 ottobre 2007 del C.R. Campania, pag. 543, che prescrive il deposito della certificazione dell’Ente proprietario dell’impianto, attestante che esso è dotato di generatore autonomo di energia elettrica. Tale impegnativa certificazione comporta che l’eventuale sospensione della gara, determinata da mancanza di illuminazione all’impianto, “non potrà essere considerata causa di forza maggiore, con i conseguenziali provvedimenti, a carico della società ospitante”. La tacitiana asciuttezza della normativa in argomento, posta – ad avviso di questa C.D.T. – doverosamente a presidio della regolarità dell’attività sportiva, in relazione alle gare “in notturna”, non consente a questa C.D.T. interpretazioni diverse, da quella, per l’appunto, obbligata dal testo della disposizione innanzi richiamata. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dalla società Baronissi Calcio; di confermare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che ha inflitto, a carico della medesima società Baronissi Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara Baronissi Calcio – Sarnese 1926 con il punteggio di 0-3; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

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