COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 113. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CASALNUOVO GARA BOYS MELITO / CASALNUOVO DEL 20.03.2010 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone, preliminarmente, lo stralcio relativo al reclamo per la parte avente ad oggetto la richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Brianese Pio, nonché la richiesta di ripetizione della gara. Questa C.D.T. osserva che l’impugnazione della richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico del calciatore Brianese Pio è infondata, in quanto il direttore di gara ha riportato, inequivocabilmente, nel proprio rapporto, che il menzionato calciatore si è reso protagonista di atti minacciosi. Quanto, poi, all’atto d’impugnazione, relativo allo svolgimento della gara, esso è da considerare inammissibile, in base a quanto disposto dall’art. 46, comma 5, C.G.S. Per gli altri tre aspetti del reclamo (ammenda di euro 150,00 e squalifiche a carico dei calciatori Chioccarelli Antonio e Fusco Ciro), questa Commissione ritiene di dover ascoltare la società reclamante, che ha presentato regolare richiesta di audizione, disponendo, per tale argomento, la convocazione della società medesima – mediante la pubblicazione di questa delibera, senza necessità di ulteriore avviso – per la seduta del 19.04.2010, alla quale si rinvia. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo nella parte riguardante la richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Brianese Pio; di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte riguardante la richiesta di ripetizione della gara; di rinviare alla seduta del 19.04.2010 la decisione in ordine agli altri aspetti, relativi alla sanzione pecuniaria a carico della società ed alla sanzione della squalifica a carico dei calciatori Chioccarelli Antonio e Fusco Ciro, previa audizione della medesima società reclamante.

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