COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 109. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

109. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA BISACCESE / CERVINARA DEL 21.02.2010 –PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dagli atti ufficiali di gara (referto arbitrale e rapporti dei due Commissari di Campo), è emerso che, nonostante la gara dovesse disputarsi a porte chiuse, un gruppo di tifosi della società reclamante – oltre quelli autorizzati e debitamente identificati – ha assistitito alla gara dalla tribuna, scavalcando la rete di recinzione ed il muro di recinzione, nonché danneggiando una delle due panchine tecniche del campo di gioco. Infine, assolutamente incompatibile si appalesa il comportamento dei tifosi (con l’aggravante della loro indebita presenza, in occasione di una gara a porte chiuse), che, addirittura, con pesante violazione dei principi di sportività, “prendevano a calci” i dirigenti della società ospitante. Pertanto, la sanzione pecuniaria, inflitta in prime cure, appare non solo motivatamente e legittimamente inflitta, ma anche congrua nella sua entità. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Cervinara.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it