COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 121. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

121. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VALLE METELLIANA – GARA VALLE METELLIANA / TORIA DEL

6.03.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero,

pur dovendosi stigmatizzare il comportamento del calciatore Siani Marco, tuttavia, in ordine ai fatti

addebitati allo stesso, questa C.D.T. ritiene che il comportamento del menzionato calciatore, assunto nei

confronti del direttore di gara, possa essere derubricato in un atteggiamento ingiurioso ed irriguardoso. La

sanzione a suo carico, di conseguenza, deve essere ridotta a tutto il 30.04.2010. P.Q.M.

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo al 30.04.2010 la squalifica inflitta dal G.S.T. a carico

del calciatore, Siani Marco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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