COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CASALNUOVO – GARA BOYS MELITO / CASALNUOVO DEL
20.03.2010 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società,
che aveva presentato regolare richiesta di audizione; preso atto, preliminarmente, che in data 12.04.2010,
questa C.D.T. aveva disposto lo stralcio relativo all’impugnazione delle sanzioni a carico del calciatore
Brianese Pio e della richiesta di ripetizione della gara, rinviando alla riunione odierna, previa convocazione
della società, ogni decisione in ordine alla richiesta di riduzione della squalifica del calciatore Chioccarelli
Antonio e Fusco Ciro; tanto premesso, questa Commissione ritiene che, dall’audizione della società, non
sono emersi elementi che possano confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto di gara (che
configura, per consolidata giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova), in ordine alla gravità del
comportamento assunto dai suddetti calciatori. Questa C.D.T., altresì, in una valutazione approfondita ed
equitativa, ritiene che le sanzioni, inflitte dal Primo Giudice, siano state equamente commisurate, rispetto
all’effettiva gravità dei fatti imputati. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società
Casalnuovo.