COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL REC
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA ZURLO EMILIO TESSERATO A.S.
AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPINA - AMMETO DISPUTATA IL 06.03.2010
A SPINA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N.103 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 10.03.2010 PUBBLICATO IN
PARI DATA.
• PER SQUALIFICA FINO AL 30.06.2010.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo Zurlo Emilio, adducendo i seguenti motivi : richiesta di
riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
Motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dall’esame degli atti risulta confermata la frase gravemente irriguardosa rivolta dal Sig.
Zurlo Emilio all’indirizzo del direttore di gara. Appare invece dubbio e comunque non
provato il presunto comportamento violento attribuito allo Zurlo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto in proprio dall’allenatore Zurlo Emilio e riduce la squalifica
inflitta dal G.S. fino al 31.05.2010.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.