COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL REC

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

2^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA ZURLO EMILIO TESSERATO A.S.

AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPINA - AMMETO DISPUTATA IL 06.03.2010

A SPINA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.

N.103 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 10.03.2010 PUBBLICATO IN

PARI DATA.

PER SQUALIFICA FINO AL 30.06.2010.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.04.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo Zurlo Emilio, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.

Motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dall’esame degli atti risulta confermata la frase gravemente irriguardosa rivolta dal Sig.

Zurlo Emilio all’indirizzo del direttore di gara. Appare invece dubbio e comunque non

provato il presunto comportamento violento attribuito allo Zurlo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto in proprio dall’allenatore Zurlo Emilio e riduce la squalifica

inflitta dal G.S. fino al 31.05.2010.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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