COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A1”

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

JUNIORES REGIONALE “A1”

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA A.M. 98 IN

RIFERIMENTO ALLA GARA NESTOR CALCIO – A.M. 98 DISPUTATA IL 27.03.2010 A

MARSCIANO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL

C.U. N.111 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 30.03.2010 PUBBLICATO

IN PARI DATA.

PER INIBIZIONE DIRIGENTE FOGLIA ALBERTO FINO AL 30.05.2010.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.04.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dall’esame degli atti, emerge chiaramente come le frasi proferite dal dirigente Foglia

Alberto debbano ritenersi meramente irriguardosi. Ritiene pertanto equo questa

Commissione, così qualificata la condotta contestata, ridurre la sanzione inflitta dal G.S.

fino al 20.04.2010.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società Polisportiva A.M. 98 e riduce l’inibizione del

dirigente Fogli Alberto fino al 20.04.2010.

-  DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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