COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL REC

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

2^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA ZURLO EMILIO TESSERATO A.S.

AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPINA - AMMETO DISPUTATA IL 06.03.2010

A SPINA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.

N.103 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 10.03.2010 PUBBLICATO IN

PARI DATA.

• PER SQUALIFICA FINO AL 30.06.2010.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.04.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo Zurlo Emilio, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.

Motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dall’esame degli atti risulta confermata la frase gravemente irriguardosa rivolta dal Sig.

Zurlo Emilio all’indirizzo del direttore di gara. Appare invece dubbio e comunque non

provato il presunto comportamento violento attribuito allo Zurlo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto in proprio dall’allenatore Zurlo Emilio e riduce la squalifica

inflitta dal G.S. fino al 31.05.2010.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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