COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 115 del 10/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale de
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 115 del 10/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ la Sig. Silvano SEGAZZI;
_ la Società A.S.D. Pila Calcio;
per rispondere:
- il primo della violazione degli artt.1, comma 1, e 5, commi 1 e 4, del C.G.S. per avere, mediante
le dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi
di lealtà e correttezza e per aver espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e
delle istituzioni federali;
- la seconda a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 del C.G.S. in relazione
all’addebito contestato al Sig. Segazzi Silvano, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art.5
stesso codice;
F A T T O
Con atto prot. nr.3839/640 pf09-10GR/mg, datato 12 gennaio 2010, la Procuratore Federale della
F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati,
per rispondere delle violazioni rispettivamente ascritte.
All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura
Federale, il quale ha concluso per l’irrogazione della sanzione di € 1.500,00 di ammenda nei
confronti della società.
E’ presente il deferito Sig. Segazzi Silvano; nessuno è presente per la Società.
MOTIVI
Preliminarmente questa Commissione rileva che tra il Dirigente Segazzi e la Procura Federale è
stata concordata la sanzione nella misura di 2 mesi di inibizione, ai sensi dell’art. 23 C.G.S.,
sanzione ritenuta congrua dalla Commissione, che ne dispone conseguentemente l’applicazione.
Quanto alla posizione della Società, la Commissione rileva che i fatti appaiono pacifici sulla base
degli atti, oltre che sostanzialmente confermati dallo stesso Dirigente Segazzi, il quale – come
detto – ha concordato l’applicazione della pena nei suoi confronti.
La responsabilità oggettiva della Società è pertanto indiscutibile ai sensi del noto disposto di cui
all’art. 4, comma 2 del C.G.S..
La Commissione ritiene equo applicare la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 nei confronti della
Società stessa.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate, applica:
· alla Società A.S.D. PILA CALCIO la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00;
· al Sig. SEGAZZI SILVANO la sanzione dell’inibizione di mesi due, così come concordata dalle
parti ai sensi dell’art. 23 C.G.S..