COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 115 del 10/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale de

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 115 del 10/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

Nei confronti di :

_ la società A.S.D. Pontevecchio Srl;

per rispondere:

· in via oggettiva ex art.4.2 C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio allenatore, Sig. Massimo

Tonazzini, così come meglio indicato nella parte motiva;

F A T T O

Con atto prot. nr.4229/112pf09 10/MS/vdb, datato 22 gennaio 2010, la Procuratore Federale della

F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Pontevecchio Srl,

per rispondere della violazione ascritta.

All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Andrea Magnanelli, in rappresentanza della Procura

Federale, il quale ha concluso per l’irrogazione della sanzione di € 300,00 di ammenda nei

confronti della società.

E’ presente il Presidente della A.S.D. Pontevecchio.

MOTIVI

La Commisione rileva che, ai fini della decisione in oggetto, appare pregiudiziale conoscere l’esito

del procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Federcalcio nei

confronti dell’allenatore Tonazzini Massimo, atteso che la responsabilità oggettiva ascritta alla

Società è evidentemente configurabile soltanto nell’ipotesi di accertata responsabilità del soggetto

tesserato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare sospende il presente procedimento in attesa dell’esito del

procedimento a carico dell’allenatore Tonazzini Massimo, mandando alla segreteria del Comitato

di acquisire informazioni al riguardo presso la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Federcalcio.

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