COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 115 del 10/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale de
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 115 del 10/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ la società A.S.D. Pontevecchio Srl;
per rispondere:
· in via oggettiva ex art.4.2 C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio allenatore, Sig. Massimo
Tonazzini, così come meglio indicato nella parte motiva;
F A T T O
Con atto prot. nr.4229/112pf09 10/MS/vdb, datato 22 gennaio 2010, la Procuratore Federale della
F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Pontevecchio Srl,
per rispondere della violazione ascritta.
All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Andrea Magnanelli, in rappresentanza della Procura
Federale, il quale ha concluso per l’irrogazione della sanzione di € 300,00 di ammenda nei
confronti della società.
E’ presente il Presidente della A.S.D. Pontevecchio.
MOTIVI
La Commisione rileva che, ai fini della decisione in oggetto, appare pregiudiziale conoscere l’esito
del procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Federcalcio nei
confronti dell’allenatore Tonazzini Massimo, atteso che la responsabilità oggettiva ascritta alla
Società è evidentemente configurabile soltanto nell’ipotesi di accertata responsabilità del soggetto
tesserato.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare sospende il presente procedimento in attesa dell’esito del
procedimento a carico dell’allenatore Tonazzini Massimo, mandando alla segreteria del Comitato
di acquisire informazioni al riguardo presso la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Federcalcio.