COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 115 del 10/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale de

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 115 del 10/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

Nei confronti di :

_ la Sig. Silvano SEGAZZI;

_ la Società A.S.D. Pila Calcio;

per rispondere:

- il primo della violazione degli artt.1, comma 1, e 5, commi 1 e 4, del C.G.S. per avere, mediante

le dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi

di lealtà e correttezza e per aver espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e

delle istituzioni federali;

- la seconda a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 del C.G.S. in relazione

all’addebito contestato al Sig. Segazzi Silvano, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art.5

stesso codice;

F A T T O

Con atto prot. nr.3839/640 pf09-10GR/mg, datato 12 gennaio 2010, la Procuratore Federale della

F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati,

per rispondere delle violazioni rispettivamente ascritte.

All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura

Federale, il quale ha concluso per l’irrogazione della sanzione di € 1.500,00 di ammenda nei

confronti della società.

E’ presente il deferito Sig. Segazzi Silvano; nessuno è presente per la Società.

MOTIVI

Preliminarmente questa Commissione rileva che tra il Dirigente Segazzi e la Procura Federale è

stata concordata la sanzione nella misura di 2 mesi di inibizione, ai sensi dell’art. 23 C.G.S.,

sanzione ritenuta congrua dalla Commissione, che ne dispone conseguentemente l’applicazione.

Quanto alla posizione della Società, la Commissione rileva che i fatti appaiono pacifici sulla base

degli atti, oltre che sostanzialmente confermati dallo stesso Dirigente Segazzi, il quale – come

detto – ha concordato l’applicazione della pena nei suoi confronti.

La responsabilità oggettiva della Società è pertanto indiscutibile ai sensi del noto disposto di cui

all’art. 4, comma 2 del C.G.S..

La Commissione ritiene equo applicare la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 nei confronti della

Società stessa.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate, applica:

· alla Società A.S.D. PILA CALCIO la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00;

· al Sig. SEGAZZI SILVANO la sanzione dell’inibizione di mesi due, così come concordata dalle

parti ai sensi dell’art. 23 C.G.S..

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