COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22/11/09 ACQUI – BORGOROSSO ARENZANO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo

GARA DEL 22/11/09 ACQUI – BORGOROSSO ARENZANO

Il Giudice Sportivo,

- Considerato che la società Borgorosso Arenano non ha dato seguito al preannuncio di reclamo in merito alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso;

- Visto l’art. 33, comma 5, del CGS

P.Q.M.

Delibera:

1) Di dichiarare inammissibile il reclamo

2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Acqui – Borgorosso Arenzano 2-1

3) Di addebitare sul conto della società calcio Borgorosso Arenzano la tassa di reclamo.

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