COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°137 del 17/03/2010 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 14 FEBBRAIO 2010 MAZARA – ADRANO CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°137 del 17/03/2010
CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 14 FEBBRAIO 2010 MAZARA – ADRANO CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- Considerato che la società Adrano Calcio Onlus non ha tempestivamente preannunciato il
reclamo della gara di cui in epigrafe e che le motivazioni dello stesso sono pervenute a
questo Giudice Sportivo ben oltre i limiti temporali previsti dal CGS.
- Visto l’art. 33, comma 5, del CGS
P.Q.M.
Delibera:
1. Di dichiarare inammissibile il reclamo
2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Mazara – Adrano 3-1
3. Di addebitare sul conto della società Adrano Calcio Onlus la tassa di reclamo.