COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°137 del 17/03/2010 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 14 FEBBRAIO 2010 MAZARA – ADRANO CALCIO 

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul

Comunicato Ufficiale N°137 del 17/03/2010

CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo

GARA DEL 14 FEBBRAIO 2010 MAZARA – ADRANO CALCIO 

Il Giudice Sportivo, 

-  Considerato che  la società Adrano Calcio Onlus non ha  tempestivamente preannunciato  il

reclamo  della  gara  di  cui  in  epigrafe  e  che  le motivazioni  dello  stesso  sono  pervenute  a

questo Giudice Sportivo ben oltre i limiti temporali previsti dal CGS. 

-  Visto l’art. 33, comma 5,  del CGS   

P.Q.M.

Delibera:

1.  Di dichiarare inammissibile il reclamo 

2.  Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: 

Mazara – Adrano 3-1

3.  Di addebitare sul conto della società Adrano Calcio Onlus  la tassa di reclamo.

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