COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo Gara Vigevano – Virtus Entella del 22 novembre 2009.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2009
CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
Gara Vigevano - Virtus Entella del 22 novembre 2009.
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla "A.C.D.
VIRTUS ENTELLA - CHIAVARI"
osserva
la società reclamante chiede che al "VIGEVANO CALCIO S.r.l." sia inflitta la punizione sportiva
della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, 5° comma, lettera a), del Codice di Giustizia
Sportiva.
A sostegno del reclamo si deduce:
- che al 32° minuto del secondo tempo, il "VIGEVANO CALCIO S.r.l." aveva sostituito il
calciatore numero 9, PATIERNO, classe 1991, con il calciatore numero 14, DE CARLI, classe
1988;
- che, da quel momento e fino al termine della gara, il "VIGEVANO CALCIO S.r.l." aveva
schierato in campo una formazione priva di due calciatori "classe 1990" in poi.
Il reclamo è fondato.
Dall'esame del referto arbitrale e dei documenti ad esso allegati risulta pacifico in punto di fatto
che il "VIGEVANO CALCIO S.r.l.", a seguito della sostituzione operata al 32° minuto del
secondo tempo, si è trovato con una formazione priva di due calciatori classe 1990 in poi.
Alla violazione del punto c) del C.U. numero 1 dell'1 luglio 2009 del Comitato Interregionale
consegue la punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 5°, lettera a) del C.G.S.
P.Q.M.
delibera
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere al "VIGEVANO CALCIO S.r.l." la punizione sportiva della perdita della gara con il
seguente punteggio: "VIGEVANO CALCIO S.r.l." - "A.C.D. VIRTUS ENTELLA 0 - 3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.