COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo Gara “SSD Centobuchi” – “Nuovo Campobasso Calcio” del 6 settem

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2009

CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo

Gara "SSD Centobuchi" - "Nuovo Campobasso Calcio" del 6 settembre 2009

Il Giudice Sportivo

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla "SSD

Centobuchi";

- viste le controdeduzioni della "Nuova Campobasso Calcio";

- letta la relazione fatta pervenire dalla Procura Federale su richiesta di questo Giudice

osserva:

la "SSD Centobuchi" chiede che al "Nuovo Campobasso Calcio" sia inflitta la punizione sportiva

della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, 5° comma, lettera a) del Codice di Giustizia

Sportiva.

A sostegno del reclamo la "SSD Centobuchi" deduce:

- che, al 28° minuto del secondo tempo, il "Nuovo C ampobasso Cacio" aveva sostituito il

calciatore numero 11, TRAPANI SALVATORE, classe 1991, con il calciatore numero 15, FAZIO

ALBINO, classe 1990; - che, a seguito della sostituzione, il "Nuovo Campobasso Calcio", dal 28° minuto del secondo

tempo e fino al termine della gara, era venuto a trovarsi senza un calciatore "giovane" classe

1991, in violazione di quanto disposto al punto c) del C.U. numero 1 dell'1 luglio 2009 del

Comitato Interregionale.

Il "Nuovo Campobasso Calcio", con le proprie controdeduzioni, eccepisce che il calciatore

TRAPANI SALVATORE non aveva abbandonato il terreno di gioco per non essere stato mai

oggetto di sostituzione.

In realtà, al 28° minuto del secondo tempo, la sost ituzione operata dal "Nuovo Campobasso

Calcio" aveva riguardato i calciatori MURANO JACOPO, classe 1990, (calciatore sostituito) e

FAZIO ALBINO, classe 1990 (calciatore subentrante).

L'equivoco in cui era incorsa la società reclamante - si sostiene nelle controdeduzioni - era stato

determinato dalla circostanza che i calciatori MURANO, indicato in distinta con il numero 7, e

TRAPANI, indicato in distinta con il numero 11, per un mero disguido avevano, prima dell'inizio

della gara, scambiato le rispettive maglie, con la conseguenza che, durante la gara, il calciatore

MURANO indicato in distinta con il numero 7, indossava la maglia numero 11, mentre il

calciatore TRAPANI, indicato in distinta con il numero 11, indossava la maglia numero 7.

Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato che gli accertamenti eseguiti dalla Procura

Federale consentono di ricostruire l'episodio relativo alla sostituzione operata dal "Nuovo

Campobasso Calcio" al 28° minuto del secondo tempo nei termini esposti dalla detta società

nelle proprie controdeduzioni.

E' risultato infatti pacifico che i calciatori Murano e Trapani, indicati in distinta con i numeri 7 e

11, avevano, prima della gara, scambiato per errore le proprie maglie con la conseguenza che il

direttore di gara, all'atto della sostituzione incriminata, aveva indicato come calciatore sostituito

quello che, in distinta e sulla maglia rispondeva al cognome TRAPANI.

Il reclamo, pertanto, è da considerarsi infondato non essendovi stata alcuna violazione del

C.G.S.

P.Q.M.

Delibera

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio "SSD Centobuchi" - "Nuovo

Campobasso Calcio": 0 - 3

3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società reclamante.

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