COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo Gara Vigevano – Virtus Entella del 22 novembre 2009.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2009

CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo

Gara Vigevano - Virtus Entella del 22 novembre 2009.

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla "A.C.D.

VIRTUS ENTELLA - CHIAVARI"

osserva

la società reclamante chiede che al "VIGEVANO CALCIO S.r.l." sia inflitta la punizione sportiva

della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, 5° comma, lettera a), del Codice di Giustizia

Sportiva.

A sostegno del reclamo si deduce:

- che al 32° minuto del secondo tempo, il "VIGEVANO CALCIO S.r.l." aveva sostituito il

calciatore numero 9, PATIERNO, classe 1991, con il calciatore numero 14, DE CARLI, classe

1988;

- che, da quel momento e fino al termine della gara, il "VIGEVANO CALCIO S.r.l." aveva

schierato in campo una formazione priva di due calciatori "classe 1990" in poi.

Il reclamo è fondato.

Dall'esame del referto arbitrale e dei documenti ad esso allegati risulta pacifico in punto di fatto

che il "VIGEVANO CALCIO S.r.l.", a seguito della sostituzione operata al 32° minuto del

secondo tempo, si è trovato con una formazione priva di due calciatori classe 1990 in poi.

Alla violazione del punto c) del C.U. numero 1 dell'1 luglio 2009 del Comitato Interregionale

consegue la punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 5°, lettera a) del C.G.S.

P.Q.M.

delibera

1) di accogliere il reclamo;

2) di infliggere al "VIGEVANO CALCIO S.r.l." la punizione sportiva della perdita della gara con il

seguente punteggio: "VIGEVANO CALCIO S.r.l." - "A.C.D. VIRTUS ENTELLA 0 - 3;

3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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