COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 22/03/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ARA DEL 19/03/2010  VI

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul

Comunicato Ufficiale N°87 del 22/03/2010

Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

ARA DEL 19/03/2010  VIRTUS CASARANO – ROSARNO 

Il Giudice Sportivo, 

-  rilevato  dagli  atti  ufficiali  che  la  gara  di  cui  in  epigrafe  è  stata  definitivamente  sospesa

dall’Arbitro al 6° del secondo tempo, quando le squadre erano sul punteggio di 6-0 a favore

della società VIRTUS CASARANO, perché  la società ROSARNO, che si era presentata  in

campo  con 8  calciatori effettivi, a  seguito dell’infortunio di due di essi  rimaneva  in  campo 87

con  soli  6  calciatori  e,  quindi  era  impossibilitata  a  proseguire  l’incontro  per mancanza  di

numero minimo regolamentare;

-  considerato che alla società ROSARNO deve essere irrogata la sanzione della perdita della

gara  con  il  punteggio  di  6-0  quel  miglior  risultato  conseguito  sul  campo  dalla  squadra

avversaria al momento della sospensione della gara secondo quanto previsto dall’art.17 del

CGS;

-  visto l’art. 17 comma 1 del CGS:

P.Q.M.

Delibera:

1.  di comminare alla società ROSARNO la punizione sportiva della perdita della gara col

punteggio di 6-0.

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