COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 22/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DI SANGRO AVVERSO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°59 del 22/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DI SANGRO AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 1.500,00 CADAUNA, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE CASTEL DI SANGRO / TERAMO E PENNE / CASTEL DI SANGRO, DISPUTATE RISPETTIVAMENTE IL 7/03/10 ED IL 14/3/10 PER IL CAMPIONATO ECCELLENZA, GIRONE “A” (CC.UU. nn° 50 e 52 dell’11/3/10 e 18.03.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

  Con due distinti appelli ritualmente proposti, di cui viene disposta la riunione per evidenti ragioni di connessione, la Società A.S.D. Castel di Sangro ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: quanto alla gara Castel di Sangro – Teramo, perché al termine dell’incontro erano presenti indebitamente persone non autorizzate nei pressi del tunnel e del corridoio antistante gli spogliatoi, che con atteggiamento minaccioso, nonostante la presenza dei CC circondavano l’arbitro e lo spintonavano facendolo indietreggiare; nel cercare riparo il direttore di gara, correndo, scivolava venendo nuovamente raggiunto da individui non identificati, uno dei quali gli sferrava un violento calcio al ginocchio sinistro procurandogli dolore e rossore. Solo grazie all’intervento fattivo di un dirigente locale, del Commissario di campo e di CC. l’arbitro riusciva a raggiungere lo spogliatoio, dove veniva lanciato un quadro da persone non identificate. La terna arbitrale poteva lasciare l’impianto sportivo, grazie all’ausilio dei CC. Sanzione limitata per fattiva collaborazione da parte di un dirigente locale;

quanto alla gara Penne – Castel di Sangro, perché propri sostenitori, durante il primo tempo ed anche nel secondo rivolgevano pesanti ingiurie agli Organi Federali; inoltre gli stessi esponevano nel settore ad essi riservato uno striscione riportante la scritta:”7.0.3.2010 LND vergogna).

  Ha dedotto l’appellante in entrambi i casi, l’eccessività delle sanzioni, nel primo caso perché, di fatto, la fattiva collaborazione di cui in motivazione non sarebbe stata presa in considerazione, tenuto conto che ad altre società sarebbe stata comminata identica sanzione anche in mancanza di collaborazione; nel secondo caso perché i propri sostenitori si sarebbero limitati ad una forte forma di protesta per la conduzione di gara Castel di Sangro – Teramo, aspramente contestata. Deduceva, inoltre, la disparità di trattamento rispetto ad altre società, in relazione a decisioni riguardanti casi simili, allegate in atti.

  L’arbitro della gara del 07/03/2010, nel supplemento di rapporto, nel confermare gli originari riferimenti, ha altresì evidenziato il fattivo comportamento non solo di un dirigente ma anche del Presidente della Società circostanza questa che induce la Commissione a ridurre lievemente la sanzione inflitta dal primo giudice, tenendo conto inoltre che lo stesso giudice, per fatti più gravi ha irrogato la stessa sanzione ad altra società (vedi Comunicato Ufficiale n. 45 del 18/02/2010 relativo alla Società Penne calcio).

  Quanto alla sanzione relativa alla gara del 14/03/2010, non senza rilevare la contraddittorietà tra l’originario rapporto dell’arbitro laddove si definisce come normale il comportamento del pubblico ed il supplemento di rapporto nel quale stranamente si dà atto di circostanze non rilevate in quello precedente, ritiene la Commissione che possa farsi luogo ad una diminuzione dell’ammenda anche sulla base della copiosa giurisprudenza di altri giudici sportivi di serie superiore nella quale per comportamenti simili o più gravi sono state adottate sanzioni più lievi.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di ridurre le sanzioni inflitte alla Società Castel di Sangro ad Euro 1.000,00 per la gara del 07/03/2010 e ad Euro 800,00 per la gara del 14/03/2010.

Delibera inoltre di accreditare le relative tasse di appello ove addebitate.

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