COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°98 del 14/01/2010 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo CHIETI CALCIO A.R.L. Per a
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°98 del 14/01/2010
CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
CHIETI CALCIO A.R.L.
Per avere propri sostenitori in campo avverso:
- fatto oggetto uno degli Assistenti Arbitrali, dal 12° minuto del secondo tempo e
fino al termine della gara, del lancio di sputi, la maggior parte dei quali
attingevano l'Ufficiale di gara alla testa ed al viso;
- rivolto, nel corso del secondo tempo, ad entrambi gli Assistenti Arbitrali
espressioni dal contenuto gravemente ingiurioso ed estremamente
minaccioso; - lanciato sul terreno di gioco, al 12° del primo tempo ed al 21° del
secondo tempo, fumogeni e petardi;
- scavalcato la rete di recinzione e colpito con le aste delle bandiere la panchina
della squadra ospitante.
Sanzione così determinata in considerazione;
- della molteplicità della condotta assolutamente incompatibile con i principi dettati
dall'art.1 del CGS e sintomatica del carattere violento ed aggressivo dei propri
sostenitori; - della gravità delle minacce rivolte agli Ufficiali di gara; della oggettiva
idoneità del materiale pirotecnico lanciato a cagionare danni alla integrità fisica dei
presenti; - della recidiva specifica reiterata per i fatti di cui ai C.U. n° 51, 74 e 84
del Giudice Sportivo.