COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 22/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTSSUBEQUANA AVVERSO LA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°59 del 22/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTSSUBEQUANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150.00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTSSUBEQUANA / LYCIA, DISPUTATA IL 21/3/10 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 54 del 25.03.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

  Con appello ritualmente proposto la Società Sportssubequana ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per comportamento antisportivo dei propri tesserati nei confronti di quelli avversari, durante e a fine gara.

  Ha dedotto l’appellante la totale estraneità ai fatti, tenuto conto che i propri calciatori non avrebbero avuto alcun motivo per discutere con gli avversari dal momento che avevano vinto al gara.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento.

  La versione dei fatti fornita dalla società appellante, fondata su semplici presunzioni, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, fonte di prova privilegiata ai fine del decidere, dai quali si evince, di contro, che i calciatori di entrambe le compagini, riversatisi al centro del campo, si insultavano pesantemente sia durante l’incontro, sia al termine dello stesso.

  L’impugnata sanzione deve, pertanto, essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestasti.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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