COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 22/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. FRESA CALCIO AVVERSO LA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°59 del 22/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. FRESA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI SANTO SIMONE PER CINQUE GIORNATE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FRESA / UNITED CUPELLO, DISPUTATA IL 28/3/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. n° 55 dell’1.4.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

  Con appello ritualmente proposto, la Società. Fresa Calcio ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. poiché il calciatore Simone Di Santo, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento assumeva un comportamento gravemente minaccioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro, comportamento reiterato anche a fine gara.

  La società appellante ha chiesto la riduzione della sanzione, deducendone l’eccessività, in relazione al fatto che il proprio tesserato si sarebbe limitato a manifestare un certo dissenso, anche plateale, nei confronti di una decisione assunta dal direttore di gara, ma senza assumere atteggiamenti irriguardosi o minacciosi.

  Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato.

Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, tenuto conto che il direttore di gara, nel suo rapporto, ha esattamente riportato i contenuti delle minacce e degli insulti, non suscettibili di fraintendimento alcuno, rivoltegli dal Di Santo.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it