COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 22/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. VENTRESCA ANTONIO, TESSERATO PER

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°59 del 22/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEL SIG. VENTRESCA ANTONIO, TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. GORIANO SICOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DEL SIG. DI CLEMENTE BERNARDINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. GORIANO SICOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 62, COMMA 4, DELLE N.O.I.F.; DELLA SOCIETA’ A.S.D. GORIANO SICOLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S.

  Con nota del 03.12.09, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per le violazioni sopra specificate, per avere:

- il Sig. Antonio Ventresca contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per l’aggressivo, ingiurioso e minaccioso comportamento messo in essere nei confronti della Sig. Marianna Pellone, fidanzata dell’arbitro Daniele De Remigis;

- il Sig. Bernardino Di Clemente contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per l’omessa richiesta della Forza Pubblica in occasione della gara del Campionato di 1^ Categoria, Goriano Sicoli – Jaguar, rinviata da precedente data e disputata il 04.03.09 e per aver fatto consegnare al direttore di gara il modulo dell’analoga richiesta, già utilizzato per la stessa gara originariamente programmata, ma non disputata per neve il 22.02.09, con la data variata e la sottoscrizione della ratifica del rinvio, fatta figurare falsamente apportata dai carabinieri;

- la Società Goriano Sicoli avuto responsabilità diretta ed oggettiva, con riferimento alla condotta ascrivibile al proprio Presidente Bernardino Di Clemente ed al proprio tesserato Antonio Ventresca.

Con raccomandata r.r. del 10.03.10, ritualmente notificata, la Commissione Disciplinare ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento veniva fissata per il giorno 12.04.10, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.

  Alla detta udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Mattioli, il Sig. Bernardino Di Clemente ed il Sig. Antonio Ventresca della Società Goriano Sicoli. Il rappresentante della Procura, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione dell’inibizione di mesi quattro per il Di Clemente; la squalifica di anni uno per il Ventresca; l’ammenda di € 500,00 per la società.

  Il Sig. Bernardino Di Clemente, nel confermare le dichiarazioni già rese nel corso del delle indagini, ha precisato di avere modificato in perfetta buona fede la data della richiesta di intervento della forza pubblica, nella convinzione di non avere compiuto alcun illecito utilizzando un modello precedente.

  Il Sig. Antonio Ventresca, nel ribadire di non essere stato l’autore del gesto contestato e di essersi allontanato dall’impianto sportivo per dirigersi verso la propria abitazione, ha precisato di essere stato raggiunto dai Carabinieri di Goriano Sicoli, senza che sia stato raccolto alcun elemento a suo carico.

  Osserva la Commissione che la responsabilità del Sig. Bernardino Di Clemente e, conseguentemente, della Società Goriano Sicoli, risulta per tabulas, avendo il Presidente ammesso pacificamente i fatti contestati.

  Quanto al merito delle contestazioni mosse dalla Procura Federale al Sig. Antonio Ventresca, osserva la Commissione che non rientra tra le fonti di prova la versione dei fatti riferita dalla Sig. Marianna Pellone, persona non tesserata, qualificatasi come fidanzata del direttore di gara, versione, peraltro, già al vaglio della competente Autorità Giudiziaria a seguito di denuncia – querela sporta dalla medesima.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare infligge al Sig. Bernardino Di Clemente l’inibizione di mesi quattro e alla Società Goriano Sicoli l’ammenda di € 500,00, prosciogliendo il Sig. Antonio Ventresca dagli addebiti contestati, in difetto di idonea prova.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it