COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 22/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. ZIRPOLO NICOLA, SEGRETARIO DELLA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°59 del 22/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO: DEL SIG. ZIRPOLO NICOLA, SEGRETARIO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.5, COMMA 1 – 4 E 5 DEL C.G.S., PER AVERE POSTO IN ESSERE COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI, IN QUANTO AUTORE DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DI APPARTENENTI ALLA CLASSE ARBITRALE, ORGANO FEDERALE, ED IDONEE AD ARRECARE PREGIUDIZIO ALL’ISTITUZIONE FEDERALE NEL SUO COMPLESSO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.5, COMMA 6, LETT. B), DEL C.G.S.

DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTESILVANO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 E 5 , C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO SEGRETARIO SIG. ZIRPOLO NICOLA.

  Con nota del 5.2.09, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.

  Con racc. a.r. del 15.3.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 19.04.2010, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.

Alla suddetta udienza è comparso il rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli ed il  Sig. Zirpolo Nicola, il quale ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., l’applicazione della sanzione su richiesta della parte, sanzione che è stata concordata nella misura di quaranta giorni d’inibizione. Per la Società A.S.D. Montesilavano Calcio, per la quale nessuno è comparso, il rappresentante della Procura ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.

La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visti gli articoli 23 e 24 C.G.S., in relazione alla posizione del Sig. Zirpolo Nicola, e risultando per tabulas la responsabilità della società deferita,

DELIBERA

a richiesta del Sig. Zirpolo Nicola, di infliggergli la sanzione dell’inibizione per giorni quaranta; delibera, inoltre, di infliggere l’ammenda € 1.000,00 alla Società Montesilavano Calcio. Dispone, infine, trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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