COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 21/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 96 del 21/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BALVANO (PROMOZIONE) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 82 DEL 24.02.2010.

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società BALVANO avverso le decisioni del G.S. come pubblicate sul CU n. 82 del 03.03.2010;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;

Rilevato che nel corso della gara Balvano-Pietragalla del 28.02.2010, sostenitori del Balvano rivolgevano frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale e degli organi federali e, nel contempo, gli stessi attingevano con sputi l’AA n.2;

Considerato che la fattispecie, di cui è procedimento, ha visto più volte coinvolti i sostenitori della società durante la stagione agonistica in corso, come emerge dall’archivio della Giustizia Sportiva del C.R. Basilicata;

Ritenuto, pertanto che il G.S. ha correttamente applicato il disposto dell’art.21 del C.G.S.;

P.Q.M.

·  rigetta il proposto reclamo, confermando l’ammenda di € 500.00, come inflitta dal G.S.;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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