COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 21/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 96 del 21/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SOCCER LAGONEGRO 04 (PROMOZIONE) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE IELPO PAOLO PER 4 GARE, COME DA DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 92 DEL 07.04.2010,

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società SOCCER LAGONEGRO 04 avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore IELPO PAOLO per 4(quattro) giornate effettive, come da C.U. n. 92 del 07.04.2010;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la predetta società, sebbene ritualmente convocata per la richiesta audizione, non si è presentata senza addurre alcuna legittima giustificazione;

Considerato che il calciatore Ielpo Paolo poneva in essere una condotta violenta ai danni di un avversario, violando il disposto dell’art.19, comma 4, lettera b, gesto che dava luogo ad un principio di rissa;

Ritenuta congrua la sanzione inflitta dal G.S. in relazione ai fatti contestati;

P.Q.M.

·  rigetta il proposto reclamo, confermando la squalifica inflitta al calciatore Ielpo Paolo, come riportata sul CU n. 92 del 07.04.2010;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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