COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA

132  RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. VARANESE

Avverso squalifica per 5 giornate calc. MAGNANI FAUSTO e amenda € 150 con diffida

delibera del G.S. del C.P. di  Parma  contenuta nel C.U.n.  40 del 7.4.2010

gara  VARANESE – COLLECCHIO del 3.4.2010

L’U.S.D. VARANESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti  mettendo in evidenza che : 1) il calc. MAGNANI, capitano della squadra, espulso per doppia ammonizione, “ha semplicemente chiesto al direttore di gara spiegazione sulla decisione, ma non ha né insultato né sfiorato in alcun modo il direttore di gara, tanto meno ha incitato i propri compagni a praticare un gioco duro nei confronti degli avversari”; 2) l’esplosione di alcuni petardi è effettivamente avvenuta, comunque sempre all’esterno del campo di gioco e dietro alle tribune, frutto del gioco di alcuni adolescenti”. Chiede l’annullamento dell’ammenda o la sua riduzione e la riduzione della squalifica.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato : 1) che il calc. MAGNANI, capitano dell’U.S.D. Varanese, espulso per doppia ammonizione,  si toglieva la fascia di capitano gettandola ai piedi dell’arbitro, al quale indirizzava frasi offensive e scurrili; 2) mentre l’arbitro si allontanava, il calc. MAGNANI lo colpiva con due/tre calcetti ad un tallone e, mentre abbandonava il terreno di gioco, invitava un suo compagno di squadra a praticare gioco duro nei confronti degli avversari; 3) per tutta la durata dell’incontro gli venivano rivolti, da sostenitori dell’U.S.D.Varanese frasi offensive, estese anche ai giocatori avversari; 4) per tre volte venivano esplosi petardi;

- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,

d e l i b e r a

  - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. MAGNANI FAUSTO e l’ammenda di € 150 con diffida a carico dell’U.S.D. VARANESE.

  Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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