COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO  REG

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO  REGIONALE JUNIORES

133  RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. PONTOLLIESE LIBERTAS 1907

Avverso squalifica per 5 giornate calc. TORREGGIANI GIANLUCA, inibizione al 5.5.2010 dir.acc.uff.MONNET ALESSANDRO e ammenda € 700 per intemperanze sostenitori e frasi di discriminazione razziale

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n.  40 del 7.4.2010

gara  PONTOLLIESE LIBERTAS – S.NICOLO’ del 27.3.2010

L’A.C.D. PONTOLLIESE LIBERTAS 1907 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) contesta l’entità e la sostanza della squalifica del calc.TORREGGIANI in quanto, nell’alterco generatosi tra il TORREGGIANI ed il giocatore avversario di colore, si è verificato un scambio di apprezzamenti (se si vuole poco eleganti), ma non è stato pronunciato alcun insulto a carattere razzista”; 2) il dir. MONNET si è limitato ad invocare un metro di giudizio unanime, ma non ha in alcun modo insultato, offeso o mancato di rispetto all’arbitro; 3) l’ammenda è ritenuta spropositata in quanto tra i sostenitori delle due squadre non sono accaduti fatti tali da giustificarla, anche perché è da dimostrare come il direttore di gara abbia potuto chiaramente individuare i tifosi locali, distinguendoli in modo netto da quelli avversari, essendo essi collocati in ordine sparso sugli spalti. Circa i presunti insulti all’arbitro, sono da sanzionare, eventualmente, entrambe le società, dal momento che è apparso palese a tutti i presenti che le contestazioni all’arbitro stesso sono provenute da entrambe le fazioni. Chiede una riduzione delle sanzioni.

La Commissione,

- premesso che la parte del ricorso riguardante l’inibizione del dir.acc.uff.MONNET non viene presa in esame, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. (“Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti fino ad un mese”), parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile

- visti gli atti ufficiali;

- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha precisato che : 1) il calc. TORREGGIANI, rivolgeva, per due volte, espressioni di discrimazione razziale nei confronti di un giocatore avversario di colore; 2) dalla seconda parte del primo tempo e sino al termine della gara, ad ogni decisione contraria all’A.S.D. Pontolliese, un nutrito gruppo(30/40 persone) di sostenitori di detta compagine gli indirizzava offese, anche scurrili, e minacce; 3) offese venivano rivolte, da parte di detto gruppo,  anche ai giocatori avversari, ad uno dei quali, di colore, veniva rivolta anche una frase scurrile di discriminazione razziale; 4) al termine della gara venivano reiterate le offese all’arbitro, estese anche ai giocatori avversari;

- preso atto che, da parte del sostenitori dell’U.S.D. Pontolliese, in una solo occasione è stata rivolta una frase di discriminazione razziale ad un giocatore avversario di colore;

- pur stigmatizzando il comportamento dei sostenitori dell’U.S.D.Pontolliese, sia nei confronri dell’arbitro sia nei confronti degli avversari;

- visto l’art. 11, commi 2 e 3 del C.G.S., 

d e l i b e r a

- di ridurre a € 500 l’ammenda a carico dell’U.S.D.PONTOLLIESE, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati.

  Nulla dispone per la tassa, non versata.

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