COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Pr

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Roberto Fernando RICALDEZ GARCIA,

per rispondere:

• delle violazioni di cui agli art.1, comma 1, del CGS, in relazione all’art.40, comma 11 bis delle NOIF, per aver dichiarato in modo mendace, al fine di ottenere il tesseramento per la Società ASD LIGA SUDAMERICANA, di non essere mai stato tesserato per federazione estera, nonostante il suo pregresso tesseramento per una squadra della Federazione colombiana.

Alla udienza, oltre al Rappresentante della Procura Federale, ha presenziato il deferito.

Dopo la relazione del Presidente delle Commissione Disciplinare Territoriale vertente sulla contestazione e sul contenuto probatorio del fascicolo della Procura Federale, è stata data la parola al deferito, il quale ha dichiarato di aver agito in buona fede, avendo frainteso il tenore della domanda, ritenendo che gli si chiedesse se avesse giocato “all’estero”, cioè al di fuori del suo Paese.

Successivamente è stata data la parola al Rappresentante della Procura Federale per sue richieste. Il Procuratore ha concluso per il giudizio di responsabilità del deferito, chiedendone la condanna a mesi 6 di squalifica.

Motivi della decisione

il comportamento addebitato al deferito risulta pienamente provato attraverso la documentazione in atti: infatti il Segretario Generale della Federazione boliviana, con nota del 30/07/2009 ha comunicato che il deferito risultava già tesserato con il club affiliato alla Federazione boliviana, di conseguenza è da considerarsi falsa la dichiarazione rilasciata dal deferito, il quale ha affermato di non essere mai stato tesserato presso società appartenente a Federazioni Estere.

Tanto premesso

La Commissione Disciplinare Territoriale

ritenuta provata la responsabilità del deferito in ordine alla contestazione oggetto del presente giudizio

condanna

Roberto Fernando Ricaldez Garzia alla sanzione di mesi due di squalifica.

Tale sanzione dovrà essere scontata al momento dell’eventuale tesseramento.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento all’interessato.

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