COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010   Delibera della Commissione Disciplinare  4.3.5. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010

  Delibera della Commissione Disciplinare 

4.3.5. OPPOSIZIONE A.C. VALLATA 1999 ASD

Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 39

del 18/3/2010 – Ammenda di € 100,00.-; Inibizione sino al 31/3/2010 dirigente De Nardi Antonio;

squalifica sino al 31/10/2012 giocatore Stringher Ersilio – Campionato di 3^ Categoria

La Società A.C. Vallata 1999 ASD ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della

Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicate nel Comunicato n. 39 del 18/3/2010 con le quali sono stati adottati i

seguenti provvedimenti disciplinari :

- ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per presenza indebita nello spogliatoio dell’arbitro a fine gara da parte di

un proprio sostenitore qualificatosi direttore sportivo della Società Vallata 1999, ma non identificato, il quale, rivolgendosi

al direttore di gara, tentava di sminuire la portata di quanto accaduto in campo, gli proferiva denigrazioni ed irriguardosità

e cercava di intimorirlo”;

- Inibizione sino al 31/3/2010 a carico del dirigente De Nardi Antonio ; “Perchè, in qualità di dirigente accompagnatore e

addetto all'arbitro, assumeva atteggiamento passivo, evitando di intervenire in difesa dello stesso, essendo presente

allorchè il portiere della propria squadra nello spogliatoio denigrava, insultava e intimoriva l'arbitro”;

- squalifica sino al 31/10/2012 a carico del giocatore Stringher Ersilio : “in seguito al provvedimento di espulsione per

aver rivolto all'arbitro scurrili espressioni offensive, irriguardose e denigratorie con atteggiamento minaccioso, gli si

avvicinava fino ad appoggiare il proprio petto contro il suo dandogli una leggera spinta, senza peraltro farlo

indietreggiare; allontanatosi, ritornava verso lo stesso e lo spingeva con entrambe le mani, all'altezza del petto, facendolo

indietreggiare di un paio di metri; nonostante il proprio capitano cercasse di allontanarlo, riusciva a divincolarsi e, facendo

una torsione, colpiva il direttore di gara alla scapola col pugno chiuso (ricoperto dai guanti da portiere), provocandogli

leggero e momentaneo dolore; indi si allontanava verso gli spogliatoi proferendogli ulteriori scurrili denigrazioni ed insulti;

a fine gara entrava nello spogliatoio dell'arbitro, sbattendo la porta dietro di sé, e gli urlava ulteriori denigrazioni ed

ingiurie, intimandogli di non fare menzione nel rapporto di gara del pugno ricevuto”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

preliminarmente non ha preso in esame la parte del ricorso riguardante l’inibizione sino al 31/3/2010 a carico del

dirigente De Nardi Antonio, in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile ai sensi del disposto di cui all’art. 45,

comma 3, lettera b) del C.G.S,. (sanzione inferiore ad un mese);

esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Vallata 1999 ASD riguardante gli altri provvedimenti disciplinari;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il rapporto di gara, fornendo su richiesta della

Commissione, ulteriori elementi di valutazione;

considerata la successione degli accadimenti così come descritta dal direttore di gara, si ritiene più congrua, rispetto agli

episodi così come oggi accertati, la sanzione della squalifica sino al 28/2/2012 a carico del giocatore Stringher;

ritenuto inoltre non sussistere le condizioni per una revisione della sanzione della ammenda a carico della Società

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società A.C. Vallata 1999 ASD;

- di confermare la sanzione della ammenda di € 100,00 a carico della Società;

- di ridurre al 28/2/2012 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Stringher Ersilio.

La tassa reclamo non é stata versata.

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