COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  126 del 23.04.2010 Decisione del Giudice sportivo 5.2.5.   Ricorso  A.S.D.  ATLETI

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  126 del 23.04.2010

Decisione del Giudice sportivo

5.2.5.   Ricorso  A.S.D.  ATLETICO SAN GIOVANNI – Avverso Esito Gara Per Posizione Irregolare Calciatore 

(Gara PRO CERCEMAGGIORE – ATLETICO SAN GIOVANNI del 17.04.2010 - Campionato Regionale di Calcio a 5 – Serie C2 - Girone A  –  12^ Giornata Di Ritorno)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Atletico San Giovanni, con il quale la medesima società chiede l’applicazione, ai danni della società Pro Cercemaggiore, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 6, per aver schierato il calciatore DI FLORIO Pasqualino che non aveva titolo a partecipare perché squalificato;

rilevato che il calciatore DI FLORIO Pasqualino è stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infrazione) con Comunicato Ufficiale n. 120 del 14 aprile 2010, squalifica che lo stesso, avrebbe dovuto scontare nella prima gara utile della sua società che corrisponde alla gara indicata in epigrafe;

considerato che il medesimo calciatore è stato iscritto nella distinta consegnata agli arbitri prima dell’inizio della gara de qua;

visto l’art. 17, comma 5, ultimo capoverso CGS

D E C I D E

1.  di infliggere alla società Pro Cercemaggiore la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 6;

2.  di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 75,00;

3.  di inibire il dirigente accompagnatore DI FLORIO  SANTINO (Pro Cercemaggiore) fino al 05.05.2010;

4.  di squalificare il calciatore DI FLORIO Pasqualino per un’ulteriore gara effettiva.

Nulla per la tassa non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it