COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 22 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71
del 22 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Ricorso della Società JUNIOR BIELLESE 2009 avverso la
decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato
ufficiale n. 64 della Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta
del 25.3.2010 in riferimento alla gara BANCHETTE – JUNIOR
BIELLESE valida per il Campionato Allievi Regionali – Girone C
La Società JUNIOR BIELLESE, con ricorso oltremodo argomentato, reclama avverso il
provvedimento del G.S. che ha disposto la ripetizione della gara in questione ritenendone
immotivata la sospensione decretata dal direttore di gara. La ricorrente ritiene che la
responsabilità della sospensione vada ascritta alla società avversaria (BANCHETTE) con
conseguente inflizione della sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17
comma 1 C.G.S.
La Commissione Disciplinare, all’esito anche dell’audizione della reclamante a seguito di
sua a formale richiesta, non è peraltro dell’avviso della medesima e ritiene il
provvedimento del G.S. fondato e meritevole di conferma.
Il G.S., infatti, ha correttamente motivato le ragioni per le quali la decisione del direttore di
gara di non proseguire nella direzione della partita sia del tutto incomprensibile e
immotivata. Il fatto di essere stato destinatario di contestazioni anche aspre (situazione
che si verifica frequentemente su tutti i campi di calcio anche tra i professionisti) non lo
legittimava a sospendere la gara, ma semmai ad assumere, ricorrendone i presupposti,
provvedimenti disciplinari. Tantomeno l’offesa ricevuta da un dirigente ovvero le
generiche critiche da parte dei giocatori della società BANCHETTE rivestono i caratteri di
condotte idonee a minare la serenità del direttore di gara ovvero, addirittura, a metterne in
pericolo l’incolumità (situazioni queste che avrebbero giustificato la sospensione). Sul
punto il provvedimento impugnato è molto chiaro e preciso.
In conclusione, il provvedimento del G.S. è assolutamente condivisibile e non merita di
essere riformato.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto, con conseguente
ripetizione della gara.
Pone a carico della Società JUNIOR BIELLESE la tassa di reclamo che non risulta
versata.