COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 22 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 71

del 22 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Ricorso della Società JUNIOR BIELLESE 2009 avverso la

decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato

ufficiale n. 64 della Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta

del 25.3.2010 in riferimento alla gara BANCHETTE – JUNIOR

BIELLESE valida per il Campionato Allievi Regionali – Girone C

La Società JUNIOR BIELLESE, con ricorso oltremodo argomentato, reclama avverso il

provvedimento del G.S. che ha disposto la ripetizione della gara in questione ritenendone

immotivata la sospensione decretata dal direttore di gara. La ricorrente ritiene che la

responsabilità della sospensione vada ascritta alla società avversaria (BANCHETTE) con

conseguente inflizione della sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17

comma 1 C.G.S.

La Commissione Disciplinare, all’esito anche dell’audizione della reclamante a seguito di

sua a formale richiesta, non è peraltro dell’avviso della medesima e ritiene il

provvedimento del G.S. fondato e meritevole di conferma.

Il G.S., infatti, ha correttamente motivato le ragioni per le quali la decisione del direttore di

gara di non proseguire nella direzione della partita sia del tutto incomprensibile e

immotivata. Il fatto di essere stato destinatario di contestazioni anche aspre (situazione

che si verifica frequentemente su tutti i campi di calcio anche tra i professionisti) non lo

legittimava a sospendere la gara, ma semmai ad assumere, ricorrendone i presupposti,

provvedimenti disciplinari. Tantomeno l’offesa ricevuta da un dirigente ovvero le

generiche critiche da parte dei giocatori della società BANCHETTE rivestono i caratteri di

condotte idonee a minare la serenità del direttore di gara ovvero, addirittura, a metterne in

pericolo l’incolumità (situazioni queste che avrebbero giustificato la sospensione). Sul

punto il provvedimento impugnato è molto chiaro e preciso.

In conclusione, il provvedimento del G.S. è assolutamente condivisibile e non merita di

essere riformato.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto, con conseguente

ripetizione della gara.

Pone a carico della Società JUNIOR BIELLESE la tassa di reclamo che non risulta

versata.

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