COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 22 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71
del 22 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Ricorso della Società A.C. ARMENO avverso la decisione del
Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 40 della
Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola del 25.3.2010 in
riferimento alla gara CREVOLESE - ARMENO del 14.03.2010
valida per il Campionato Giovanissimi Provinciali
Con il ricorso in oggetto la Società ARMENO chiede l’annullamento della decisione con la
quale il G.S. ha inflitto la sanzione della inibizione sino al 15.5.2010 ai dirigenti NOBILI
Umberto, PIZZI Paolo, ALLESINA Roberto.
Il ricorso merita accoglimento non perché sia errato il provvedimento del G.S., ma poiché
assunto sulla base di un rapporto gara generico che non individua, a parte l’allenatore,
quali siano stati i dirigenti resisi responsabili delle condotte contestate.
In tale rapporto, il direttore di gara riferisce genericamente che, al 38° del II tempo, i
dirigenti (senza indicare chi) e l’allenatore della società ricorrente si rendevano
responsabili di condotte offensive (ivi specificate) nei propri confronti. L’arbitro non dice
neanche “tutti i dirigenti”, ma semplicemente “i dirigenti”.
La genericità del rapporto di gara deve quindi ritenersi superata dalle precise indicazioni
contenute nel ricorso in oggetto, laddove la società ricorrente indica i responsabili delle
condotte in contestazione – per le quali si manifesta anche rincrescimento –
individuandoli in GARDONI Matteo, FORTIS Thomas e ALLESINA Lorenzo anche essi
sanzionati dal G.S. per i quali non vi è ovviamente ricorso.
In conclusione, la Commissione ritiene fondato il ricorso in esame inquanto il G.S. ha
invece sanzionato indistintamente tutti i dirigenti della società ARMENO.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 40
del 25.3.2010 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola, annulla la sanzione
della inibizione sino al 15.5.2010 inflitta a NOBILI Umberto, PIZZI Paolo e ALLESINA
Roberto.
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo.