COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 22 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 71

del 22 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Ricorso della Società A.C. ARMENO avverso la decisione del

Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 40 della

Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola del 25.3.2010 in

riferimento alla gara CREVOLESE - ARMENO del 14.03.2010

valida per il Campionato Giovanissimi Provinciali

Con il ricorso in oggetto la Società ARMENO chiede l’annullamento della decisione con la

quale il G.S. ha inflitto la sanzione della inibizione sino al 15.5.2010 ai dirigenti NOBILI

Umberto, PIZZI Paolo, ALLESINA Roberto.

Il ricorso merita accoglimento non perché sia errato il provvedimento del G.S., ma poiché

assunto sulla base di un rapporto gara generico che non individua, a parte l’allenatore,

quali siano stati i dirigenti resisi responsabili delle condotte contestate.

In tale rapporto, il direttore di gara riferisce genericamente che, al 38° del II tempo, i

dirigenti (senza indicare chi) e l’allenatore della società ricorrente si rendevano

responsabili di condotte offensive (ivi specificate) nei propri confronti. L’arbitro non dice

neanche “tutti i dirigenti”, ma semplicemente “i dirigenti”.

La genericità del rapporto di gara deve quindi ritenersi superata dalle precise indicazioni

contenute nel ricorso in oggetto, laddove la società ricorrente indica i responsabili delle

condotte in contestazione – per le quali si manifesta anche rincrescimento –

individuandoli in GARDONI Matteo, FORTIS Thomas e ALLESINA Lorenzo anche essi

sanzionati dal G.S. per i quali non vi è ovviamente ricorso.

In conclusione, la Commissione ritiene fondato il ricorso in esame inquanto il G.S. ha

invece sanzionato indistintamente tutti i dirigenti della società ARMENO.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare, in riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 40

del 25.3.2010 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola, annulla la sanzione

della inibizione sino al 15.5.2010 inflitta a NOBILI Umberto, PIZZI Paolo e ALLESINA

Roberto.

Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo.

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