COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D.SAN DONATO - U.S.D.MARTANO del 17 Gennaio 2010. (Reclamo del A.S.D. SAN DONATO

in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato

della gara i cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 dell’1 Aprile 2010 del Comitato Regionale

Puglia).

Gara: U.S.D. MARTANO - A.S.D. CARMIANO del 15 Novembre 2010. (Reclamo del A.S.D. CARMIANO in

opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato

della gara i cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 dell’1 Aprile 2010 del Comitato Regionale

Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letti i reclami della società A.S.D. SAN DONATO innanzi citata e della società A.S.D. CARMIANO avverso

le decisioni del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 dell’1 Aprile 2010;

-  ritenuto che per la loro identità oggettiva i due reclami succitati vanno riuniti al fine di pervenire ad unica

comune decisione;

-  la Commissione Disciplinare Territoriale dispone la riunione dei due reclami succitati e ne sospende la

decisione atteso che pende dinanzi alla Corte di Giustizia Federale il ricorso in appello proposto dalla

U.S.D. MARTANO avente ad oggetto la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore Mauro

CIURLIA in favore della U.S.D. MARTANO ed in subordine la declaratoria di annullamento del

tesseramento del suddetto calciatore Mauro CIURLIA con efficacia “ex-nunc” a far data dalla pronuncia

della medesima Corte Federale adita;

P.Q.M.

D E L I B E R A

sospendere la decisione in attesa delle decisioni adottate dalla Corte di Giustizia Federale

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