COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D.SAN DONATO - U.S.D.MARTANO del 17 Gennaio 2010. (Reclamo del A.S.D. SAN DONATO
in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato
della gara i cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 dell’1 Aprile 2010 del Comitato Regionale
Puglia).
Gara: U.S.D. MARTANO - A.S.D. CARMIANO del 15 Novembre 2010. (Reclamo del A.S.D. CARMIANO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato
della gara i cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 dell’1 Aprile 2010 del Comitato Regionale
Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letti i reclami della società A.S.D. SAN DONATO innanzi citata e della società A.S.D. CARMIANO avverso
le decisioni del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 dell’1 Aprile 2010;
- ritenuto che per la loro identità oggettiva i due reclami succitati vanno riuniti al fine di pervenire ad unica
comune decisione;
- la Commissione Disciplinare Territoriale dispone la riunione dei due reclami succitati e ne sospende la
decisione atteso che pende dinanzi alla Corte di Giustizia Federale il ricorso in appello proposto dalla
U.S.D. MARTANO avente ad oggetto la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore Mauro
CIURLIA in favore della U.S.D. MARTANO ed in subordine la declaratoria di annullamento del
tesseramento del suddetto calciatore Mauro CIURLIA con efficacia “ex-nunc” a far data dalla pronuncia
della medesima Corte Federale adita;
P.Q.M.
D E L I B E R A
sospendere la decisione in attesa delle decisioni adottate dalla Corte di Giustizia Federale