COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

GARA: ORSA MAGGIORE - NUOVA CALCIO PARADISO del 21 Febbraio 2010 (Reclamo della società

NUOVA CALCIO PARADISO del 3 Marzo 2010 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo territoriale

recante l’ammenda di € 500,00, pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 44 del 25 Febbraio 2010 del Comitato

Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito il Sig. Bungaro Massimo per la NUOVA CALCIO PARADISO;

sentito il Direttore di gara che ha reso supplemento di rapporto;

rilevato che dopo il fischio di chiusura dell’incontro alcuni calciatori (tra titolari e riserve) della NUOVA CALCIO

PARADISO si portavano attorno all’Arbitro con il chiaro intento di impedirne l’uscita dal campo di giuoco e,

ciò, mentre il calciatore Spinelli Yari tentava di aggredirlo e profferiva al suo indirizzo una frase minacciosa;

considerato che non tutti gli autori materiali dell’indicata condotta antisportiva sono stati identificati dal

Direttore di gara e puniti, sicché non può escludersi del tutto la responsabilità diretta della NUOVA CALCIO

PARADISO (art. 4, comma 2, C.G.S.);

accertato che il dirigente accompagnatore della NUOVA CALCIO PARADISO, Sig. Galluzzo, si è prodigato

per riportare la calma e consentire, infine, l’uscita dell’arbitro dal terreno di giuoco e l’ingresso nello

spogliatoio;

considerato che tale circostanza ha valore di attenuante ed incide sull’entità della sanzione;

tutto ciò rilevato, accertato e considerato, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice di prime

cure,

DELIBERA

1) ridursi ad € 250,00 l’ammenda comminata alla società NUOVA CALCIO PARADISO;

2) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it