COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI

GARA: ASD C.S. ALTAMURA – VIRTUS SANTERAMO del 29 Gennaio 2010 (Reclamo della società ASD

CS ALTAMURA dell’11 Febbraio 2010 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo territoriale recante la

sanzione sportiva della perdita della gara, pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 26 del 4 Febbraio 2010 della

Delegazione Provinciale di Bari).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito il Sig. Colonna Angelo per il C.S. Altamura;

sentito il Direttore di gara che ha reso supplemento di rapporto;

premesso e considerato

-  che a seguito dell’istruttoria espletata non sono emersi elementi di prova a sostegno delle posizioni

articolare nel reclamo, sebbene circostanze che ne giustificano il rigetto;

-  che, difatti, il C.S. Altamura non ha consentito al Direttore di gara l’identificazione del nominativo indicato

quale forza pubblica sostitutiva (mancando sia la tessera impersonale, che quella calciatori, che un

documento d’identità valido) ed ha rifiutato di cancellarlo dalla distinta facendo, così, scadere il termine per

la presentazione;

-  che il Direttore di gara, appurata la decorrenza termine sopra indicato, ha potuto solo congedare le

squadre;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1) rigettarsi il reclamo e, per l’effetto, confermarsi la decisione del Giudice di prime cure;

2) addebitarsi la tassa reclamo sul conto della Società istante.

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