COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 22 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO NUORO (Campionato Allievi Re

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 22 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

A.S.D. ATLETICO NUORO (Campionato Allievi Regionale)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 42 dell’8 aprile 2010.

Gara Macomer / Atletico Nuoro del 3.04.2010

La Società Atletico Nuoro ha presentato reclamo a questa Commissione in relazione alla gara in epigrafe chiedendo la ripetizione della medesima per errore tecnico del direttore di gara.

La Commissione, rilevato che sono i Giudici Sportivi a giudicare in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, ai sensi dell’art.29, n° 3 del Codice di Giustizia Sportiva, dichiara la propria incompetenza e, pertanto, rimette gli atti al Giudice Sportivo competente.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it