COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

197 - Stagione sportiva 2009/2010. Reclamo della società Audace Isola d’Elba avverso decisione del G.S.di Grosseto. Squalifica De Palma Michael per 3 gare (C.U. 38 del 31.03.2010)

Ritenendo eccessiva la sanzione a carico del calciatore De Palma,  inflitta dal G.S.di Grosseto a seguito di fatti occorsi durante la gara Casotto Pescatori – Isola D’Elba. del 28.03.2010, la società Audace.,  con il reclamo proposto chiede una “sospensione ?“ della squalifica o quantomeno la sua riduzione

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato con tardività.

L’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che i reclami debbano essere inviati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul C.U. del provvedimento che si intende impugnare.

Orbene, nel caso che occupa, la società ha inoltrato il reclamo il giorno 08.04.2010, UN giorno in ritardo rispetto al termine previsto dal C.G.S. che si rammenta essere perentorio e non suscettibile di alcuna diversa valutazione.

P.Q.M.

La C.D.T. dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.

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