COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI “B”

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

ALLIEVI “B”

169 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della ASDC San Giusto Le Bagnese avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino al 30/09/2010 il calciatore Samuele Cipriani. C.U. n.41 del 03/03/2010.

Sul finire della gara “ San Casciano-San Giusto Le Bagnese” valevole per il campionato allievi B, girone C, il giocatore Samuele Cipriani subiva un fallo di gioco. Come reazione al fallo colpiva con un pugno di lieve entità l’avversario. Alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro con contegno irriguardoso e, prima di lasciare il terreno di gioco, sputava in direzione dei piedi del D.G. senza colpirlo. Infine, pur allontanato dal proprio allenatore, colpiva a pugni tutte le porte che trovava sul suo percorso. In conseguenza del comportamento tenuto veniva sanzionato con una squalifica di sei mesi e 27 giorni.

Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società del San Giusto la quale, in via preliminare chiede di essere ascoltata per meglio chiarire la dinamica dei fatti che, poi, in maniera estremamente sintetica espone nel seguente modo:

a)  Che nel cadere in seguito al fallo subito smanacciava l’avversario;

b)  Che ritenendo di aver subito una ingiusta espulsione reagiva in maniera incontrollata ma senza mai aver avuto l’intenzione di colpire l’arbitro.;

c)  Che a fine gara si trovava ancora fuori dagli spogliatoi in quanto gli stessi erano rimasti chiusi per negligenza del dirigente accompagnatore.

L’arbitro nel supplemento di rapporto gara confermava quanto già sottoscritto in sede di rapporto gara. Sottolineava altresì che il calciatore in questione subito il fallo, prima di cadere all’indietro, colpiva l’avversario con un pugno di lieve entità al ventre. Inoltre precisava che, mentre veniva allontanato dai compagni, dopo essere stato espulso, lo guardava e sputava nella sua direzione mancandolo di pochi centimetri.

La reclamante, regolarmente convocata all’udienza del 16/04/2010, si presentava rappresentata dal segretario sig. Gabriele Alessandro Burroni che però era sprovvisto della necessaria delega.

Questa C.D, esaminati gli atti del procedimento, ritiene provati i fatti ascritti al calciatore in questione e del resto anche dalla stessa società non contestati. Relativamente alla sanzione questa appare equa rispetto ai fatti contestati. Certamente non si può affermare che il comportamento, complessivamente tenuto dal calciatore, sia stato severamento sanzionato. Probabilmente il solo episodio dello sputo, pur ritenendo che mancasse una reale volontà di colpire l’arbitro,rappresentando un gesto estremamente irriguardoso oltre che per la persona anche per l’istituzione arbitrale, poteva essere sanzionato con sei mesi di squalifica.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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