COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 20 / P – stagione sporti

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

20 / P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:

Roggio Salvatore, quale Presidente della A.S.D. Sporting V 2 Darsene, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché della violazione dell’art. 66, comma 2;

Società Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting V 2 Darsene per la responsabilità diretta, prevista dall’art. 4, comma 1, del C.G.S., conseguente alle violazioni commesse dal proprio Presidente.

Il G. S. di Lucca, rilevato che il comportamento tenuto dal Presidente dell’A.S.D. Sporting V 2 nel corso della gara del Campionato di 3° Categoria Viareggio 92 - Sporting, disputata in data 11/03/2010, ha violato il disposto delle norme comportamentali previsto dal C.G.S., ha disposto l’invio degli atti di gara alla Procura Federale.

Esaminati gli atti, l’Ufficio ha disposto il deferimento indicato in epigrafe la cui discussione è stata da questa Commissione fissata per la data odierna.

In conseguenza della rituale notifica degli avvisi di trattazione sono qui presenti:

-  l’ Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale;

-  nessuno è presente per le parti deferite.

In apertura di seduta il Presidente della C. D., constatata la regolarità della notifica dell’avviso di trattazione, precisa che in occasione della gara indicata in premessa il Sig. Roggio Salvatore, dopo aver ripetutamente offeso e minacciato per tutta la durata della gara il D.G. dalla tribuna, al fischio di chiusura si lanciava verso gli spogliatoi e, dopo aver “sfondato il cancello d’ingresso” (espressione evidentemente impropria da intendersi come “forzare”  il cancello) tentava, continuando a proferire minacce, di aggredire il D.G. all’interno del terreno di gioco.

L’Avvocato Stefanini, chiamato ad esporre le richieste della Procura, rilevato il carattere assolutamente probatorio attribuito dal Codice di Giustizia Sportivo al rapporto di gara, illustra quale sia stato il comportamento che ha causato il deferimento, ritenendo assolutamente e pienamente provata la colpevolezza del tesserato Roggio, riconosciuto dal D.G. senza ombra di dubbio, come risulta dal rapporto di gara.

A ciò consegue la responsabilità diretta della Società.

Chiede quindi che la Commissione irroghi le seguenti sanzioni:

-  al Sig. Salvatore Roggio, nella sua qualità di Presidente della Società, la inibizione per anni uno;

-  alla A.S.D. Sporting V 2 per la responsabilità diretta che consegue al comportamento del proprio Presidente ex art 4, c. 1, C.G.S., la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 500,00(cinquecento).

La C.D. riunita in camera di Consiglio, osservato in via del tutto preliminare che il G.S. avrebbe potuto assumere direttamente i necessari provvedimenti disciplinari a carico del Roggio stante le risultanze derivanti dal rapporto di gara, così decide.

Nel corso del dibattimento nulla è emerso che possa porre in dubbio quanto riportato sul rapporto di gara di cui, ancora una volta, si ricorda il carattere di prova privilegiata, per cui il deferimento è da confermare.

Il comportamento del soggetto deferito è grave per le modalità con le quali è avvenuto, per la qualifica di Dirigente rivestita, ed infine per l’indebito ingresso in campo preclusogli, tra l’altro, per essere egli inibito (art. 22,c.8, C.G.S.).

Per quanto riguarda le sanzioni richieste, esse appaiono essere in linea con la costanza di decisioni assunte dal Collegio in casi similari, dovendosi altresì tener conto nella loro irrogazione degli specifici comportamenti pregressi del Roggio, secondo quanto disposto dall’art. 16, c. 1, del C.G.S.

A tal proposito, constatato che nel corso della stagione in corso è stata inflitta al Sig. Roggio Salvatore, con il C.U. n 33/2009, la sanzione della inibizione fino al 28/10/2012 per effetto del comportamento violento ed offensivo tenuto verso il D.G. della gara Paino di Conca – Juventus Club Viareggio del 24/10/2009, e che in tale gara il Roggio rivestiva, per conto della propria Società, la qualifica di Dirigente accompagnatore., questo Collegio ha ritenuto necessario acquisire i censimenti riferiti alle Società Juventus Club Viareggio e A.S.D. Sporting V 2.

L’esame di tali atti ha evidenziato che:

-  la Società A. S. D. Sporting è stata dichiarata inattiva a decorrere dal 3/09/2009;

-  il sig. Roggio Salvatore è stato cooptato in data 27/07/2009 quale Dirigente responsabile per la 3^ categoria, dal G.S.D. Juventus Club Viareggio, per cui il tesserato nel periodo 27 luglio – 3 settembre 2009 sembra aver agito, quale dirigente di Società, in violazione del terzo comma dell’art. 21 delle N.O.I.F..

In conseguenza di ciò, ai fini dell’accertamento della eventuale violazione della normativa in essere, delibera di trasmettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Circa la determinazione della sanzione il Collegio ritiene doversi applicare al Roggio il disposto dell’art. 21, c. 2. del C.G.S. in ordine alla recidiva.

P.Q.M.

la C.D.T. Toscana delibera, in totale accoglimento delle richieste della Procura Federale, di infliggere le seguenti sanzioni:

-  al Sig. Salvatore Roggio, nella sua qualità di Presidente della Società, la inibizione per anni uno tenuto conto dell’aggravante prevista dal già richiamato art. 22, c. 8.

Tale sanzione avrà esecuzione dalla data di ultimazione della precedente sanzione;

-  alla A.S.D. Sporting V 2 per la responsabilità diretta che consegue al comportamento del proprio Presidente ex art 4, c. 1, C.G.S., la sanzione della pena pecuniaria di € 500,00.

Dispone il rinvio degli atti alla Procura Federale per quanto in parte motiva.

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