COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 179 stagione sportiva 20

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

179 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto da ASD Lorenzana Sporting Club avverso la decisione del G.S. Pisa che ha comminato l'ammenda alla società di € 200,00, ed ha inibito il tesserato Turelli Luca fino al 09.06.2010, e il tesserato Santi Marco fino al 12.05.2010.C.U. N° 35 del 10.03.2010.

Il Giudice Sportivo pronunciava i seguenti provvedimenti:

Ammenda € 200,00

<<Per mancata assistenza al D.G. da parte dei propri dirigenti, per intemperanze degli stessi durante ed al termine della gara. Per intemperanze di propri sostenitori che per tutta la durata della gara hanno offeso e minacciato il D.G., reiterando il comportamento dopo la fine davanti al cancello degli spogliatoi e costringendo il D.G. a chiamare una pattuglia dei Carabinieri>>.

Inibizione, per il dirigente Turelli Luca, a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 9 Giugno 2010.

<<Allontanato per proteste, alla notifica offendeva il D.G.. Raggiunta la tribuna per tutto il secondo tempo offendeva e minacciava pesantemente il D.G.. A fine gara rientrava nel recinto dello spogliatoio tenendo atteggiamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del D.G. tanto da rendere necessaria, causa anche intemperanze del pubblico, l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri.>>

Inibizione, per il dirigente Santi Marco, a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 12 Maggio 2010.

<<A fine gara teneva atteggiamento irriguardoso nei confronti del D.G., lo offendeva e si rifiutava di prestare la dovuta assistenza per lasciare il terreno di gioco, consentendo anche ad altro tesserato allontanato dal D.G. di rientrare nel recinto degli spogliatoi per importunare il D.G..>>

Con il reclamo proposto, la società contesta la decisione del Giudice Sportivo, chiedendo la revoca dell’ammenda e la riduzione della durata dell’inibizione per i propri dirigenti.

Motiva le proprie richieste con una serie di argomentazioni per la maggior parte inconferenti, soffermandosi su fatti ed episodi che non sono stati oggetto di specifica contestazione con il provvedimento oggi impugnato.

Di fatto, in buona sostanza, la reclamante nega quanto ascrittole, asserisce una sorta di “esagerazione” da parte del D.G. nell’interpretare i fatti, ammettendo - al massimo - delle proteste da parte dei suoi tesserati, e indica come mezzi di prova eventuali testimoni o verbali della forza pubblica (che in questa sede, come numerose volte ricordato, non possono trovare spazio, in base a quanto disposto dalle Carte Federali).

Nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, l’arbitro sostanzialmente non porta nuovi ulteriori elementi rispetto a quanto già indicato negli atti di gara.

Il reclamo non merita accoglimento.

La società non fornisce una convincente difesa; ritiene la C.D.T. che in base a quanto risulta agli atti, i provvedimenti del Giudice Sportivo appaiano in linea con episodi similari già oggetto di esame da parte di questo Collegio. In altri termini, esaminati gli atti, le sanzioni irrogate appaiono congrue e ben calibrate.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it