COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 182 stagione sportiva 20

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

182 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della ASD Attuoni Sport Avenza Calcio avverso le decisioni del G.S. che ha inibito fino al 18/05/2010 il dirigente Carlo Attuoni e sanzionato la società con una ammenda di 150 Euro.  C.U. n 39 del 18/03/2010.

Prima dell’inizio della gara “Attuona Sport Avenza-Aullese”, valevole per il campionato di terza categoria, il dirigente della società Avenza si presentava al D.G. dichiarandogli l’intenzione di voler dar vita ad una protesta nei confronti della classe arbitrale, facendo indossare ai propri giocatori una maglia con scritta ironica. Il D.G, dopo discussione, provvedeva a far togliere le maglie in questione, prima dell’inizio della partita. Per tale comportamento il dirigente in questione veniva sanzionato con una inibizione di due mesi.

Relativamente alla stessa gara la società Avenza veniva sanzionata con una ammenda di euro 150,00per aver consentito l’accesso nel recinto spogliatoi a persone non identificate che, oltretutto, offendevano reiteratamente l’arbitro ed il designatore arbitrale. Anche durante tutta la partita un gruppo di tifosi offendeva ripetutamente il D.G. Inoltre gli stessi appendevano alla recinzione del campo le magliette contenenti la frase ironica.

Avverso i suddetti provvedimenti propone unico reclamo la società dell’Avenza Calcio, la quale non contesta i fatti sopra descritti, lamentandosi esclusivamente  della eccessiva severità delle sanzioni. A tal fine la reclamante allega alcune decisioni di altre C.D. Si duole, altresì, la reclamante, per la sanzione applicata al dirigente Attuoni Carlo, ritenendo che la medesima sanzione andava applicata al dirigente accompagnatore ufficiale in qualità di unico responsabile della gara.

Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro descrive in maniera molto dettagliata quanto accaduto sia prima che durante la gara. Fermo restando che non vi è alcuna contestazione circa i fatti addebitati al dirigente e alla società, essendo gli stessi essere stati riconosciuti dalla stessa reclamante. Rimane,pertanto,da stabilire se le sanzioni reclamate sono da ritenere eccessive e se la sanzione nei confronti del dirigente sig. Attuoni sia legittima oppure da ascrivere al dirigente accompagnatore ufficiale sig.ra Bambini Daniela.

Relativamente alle sanzioni questa Commissione le ritiene congrue anche se con un certo disagio. La sanzione alla società, dopo aver letto il supplemento di rapporto gara, appare connotata da una certa generosità. Il comportamento tenuto dai sostenitori della società in questione, all’interno del recinto spogliatoi è apparso gravemente e reiteratamente offensivo nei confronti del D.G. e della intera classe arbitrale.

Per quanto concerne, poi, la sanzione emessa nei confronti del dirigente sig. Attuoni, la stessa risulta assolutamente legittima. Difatti è lui che manifesta all’arbitro l’intenzione di far indossare le maglie contenenti la scritta contestata. E’ sempre il sig. Attuoni che appare al D.G. come il dominus della contestazione alla classe arbitrale. Pertanto considerato che, per comportamenti illegittimi, la responsabilità dei medesimi non può che essere personale questa C.D,ritenendo il dirigente in questione reo di aver ideato e manifestato la volontà di porre in essere la protesta, conferma la sanzione a suo carico.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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