COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PRO

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

184 Stagione Sportiva 20009/2010 Reclamo A.S.D. Sporting Massa Macinaia Avverso Squalifica Di 5 Gg. Del Calciatore Cretella Antonio (C.U. N° 38 Del 17\3\2010)

Reclama la A.s.d. Sporting Massa Macinaia avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale di Pistoia con la seguente motivazione: “Espulso per offese al D.G.. A fine gara rientrava sul terreno di gioco ed offendeva e minacciava il D.G., il quale rientrava negli spogliatoi solo grazie all’intevento dei dirigenti della società ospitante”.

La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione non nega che il calciatore abbia tenuto un comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro, ma ritiene che la sanzione sia eccessiva non avendo tenuto il Cretella alcun comportamento violento.

La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.

I fatti di cui è incolpato il calciatore Cretella non sono in discussione, posto che anche la reclamante non li nega, nemmeno sul comportamento “violento” del calciatore vi è divergenza posto che un tale comportamento non viene addebitato al Cretella né dall’arbitro nel rapporto e nel supplemento né dal G.S.. Si imputa al calciatore solo un atteggiamento minaccioso, che sommato al precedente comportamento reiteratamente offesivo e blasfemo determina la sanzione comminata, la quale a parere della C.D. risulta ben commisurata ealla gravità di quanto commesso e va pertanto confermata.

Ben altra sanzione sarebbe stata irrogata se il Cretella avesse tenuto comportamento violento nei confronti del D.G.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it