COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. OPPOSIZIONE U.S.D. VIGODARZERE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 41 del
31/3/2010 – Omologazione gara Trebaseleghe – Vigodarzere del 14/3/2010 – Campionato Giovanissimi
Provinciale
La Società U.S.D. Vigodarzere ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 41 del 31/3/2010, con la quale respingeva il reclamo dell’U.S.D.
Vigodarzere che denunciava un presunto errore tecnico dell’arbitro, consistente nell’aver espulso un calciatore della
squadra del Trebaseleghe mantenendolo in campo, ed omologava la gara emarginata.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Vigodarzere;
vista la documentazione ufficiale;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha precisato di aver espulso al 20’ del 2° tempo il calciatore Libralesso
Nicola (Trebaseleghe) per le ragioni indicate nel proprio referto di gara e che il calciatore ha lasciato regolarmente il
campo senza partecipare più alla partita. Al termine dell’incontro provvedeva, su richiesta del dirigente accompagnatore
della squadra del Trebaseleghe, a fornire le ragioni che lo avevano portato ad espellere il predetto Libralesso;
accertato, alla luce di quanto sopra, che non si é verificata alcuna irregolarità che possa avere inficiato la validità della
gara oggi presa in esame
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società U.S.D. Vigodarzere;
- di confermare l’omologazione della gara con il risultato acquisito in campo di : Trebaseleghe-Vigodarzere 1 – 0;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.