COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010   Delibera della Commissione Disciplinare  4.2.2. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010

  Delibera della Commissione Disciplinare 

4.2.2. OPPOSIZIONE U.S.D. VIGODARZERE

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 41 del

31/3/2010 – Omologazione gara Trebaseleghe – Vigodarzere del 14/3/2010 – Campionato Giovanissimi

Provinciale

La Società U.S.D. Vigodarzere ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione

Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 41 del 31/3/2010, con la quale respingeva il reclamo dell’U.S.D.

Vigodarzere che denunciava un presunto errore tecnico dell’arbitro, consistente nell’aver espulso un calciatore della

squadra del Trebaseleghe mantenendolo in campo, ed omologava la gara emarginata.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società Vigodarzere;

vista la documentazione ufficiale;

sentito il legale rappresentante della Società opponente;

sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha precisato di aver espulso al 20’ del 2° tempo il calciatore Libralesso

Nicola (Trebaseleghe) per le ragioni indicate nel proprio referto di gara e che il calciatore ha lasciato regolarmente il

campo senza partecipare più alla partita. Al termine dell’incontro provvedeva, su richiesta del dirigente accompagnatore

della squadra del Trebaseleghe, a fornire le ragioni che lo avevano portato ad espellere il predetto Libralesso;

accertato, alla luce di quanto sopra, che non si é verificata alcuna irregolarità che possa avere inficiato la validità della

gara oggi presa in esame

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società U.S.D. Vigodarzere;

- di confermare l’omologazione della gara con il risultato acquisito in campo di : Trebaseleghe-Vigodarzere 1 – 0;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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